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Carte d'identità cartacee

Efficacia dopo il 3 agosto 2026
Data:

17 Juli 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

UFFICIO ANAGRAFE - AVVISO

Il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha reso noto, con circolare n. 58 del 30 giugno 2026, che con il decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, e in particolare con l’art. 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d’identità cartacea e per il rilascio della carta d’identità
elettronica (CIE), che di seguito si illustra.

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
Il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carta di identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell’emissione.

In vista dell’approssimarsi della citata scadenza, il suddetto Ministro ha reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.

A tal fine, il citato art. 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta di identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla costituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell’emissione della carta.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’ identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti coi soggetti che erogano pubblici servizi.

Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per I’espatrio dopo il 3 agosto p.v..
Si richiama l’attenzione sull’unita circolare dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, esplicativa del decreto-legge in questione, che, tra I’altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’ identità, tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato all’esercizio della facoltà di espatrio.

Cuceglio il 17 luglio 2026
L’ UFFICIALE D’ANAGRAFE DELEGATO
PESCATORE Oriana

Anlagen

Dokumente

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Letzte Änderung: 17.07.2026 15:19:21

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